Abuso edilizio: l’ordine di demolizione tardivo non richiede motivazione
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9
La fattispecie
Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio, Fi., An. e Fa. Ba. chiedevano l’annullamento dell’ordinanza n. 14889 del 26.02.2014 con cui il Comune di Fiumicino aveva ingiunto loro la demolizione delle opere abusive realizzate nell’anno 1982 su un immobile di loro proprietà sito in località Isola Sacra, omettendo di motivare puntualmente le ragioni di interesse pubblico alla suddetta demolizione. Il TAR adito respingeva il ricorso, pertanto veniva proposto appello innanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che rimetteva la questione all’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione, in quanto il decorso del tempo rafforza, piuttosto, il carattere abusivo dell’intervento.
Una volta sancito il suddetto principio, la Plenaria è giunta ad affermare, inoltre, che il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione fa sì che esso non necessiti di una motivazione puntuale circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione. Stesso principio vale anche per quel provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione. L’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem.
Conclusione
Per i motivi sopra esposti, l’Adunanza Plenaria, rimettendo il giudizio alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha sancito che il provvedimento con cui viene ingiunta, anche tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, non assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata, “non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse” che impongano la rimozione dell’abuso. Tale principio “non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.