Affido condiviso: sottrazione internazionale di minore per il genitore collocatario che si trasferisce all’estero con il figlio
Il genitore collocatario che, stante l’espresso diniego dell’altro genitore, decida di trasferirsi all’estero unitamente al figlio minore, viola l’art. 3 della Convenzione dell’Aja, integrando tale condotta l’illecito del mancato rientro del minore presso la residenza abituale.
Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, n. 24173
La fattispecie
C. E., proponeva istanza di rimpatrio del figlio minore deducendo: di essere stato coniugato con B. M.; di aver avuto da lei il minore T.; di aver successivamente divorziato; che nel provvedimento divorzile era stabilito l’affido condiviso con prevalente collocamento presso la madre ed una puntuale regolamentazione degli incontri padre figlio; che l’ex moglie, insieme al figlio minore, si era trasferita definitivamente in uno Stato estero contro il volere del ricorrente.
Il Tribunale per i minorenni, in accoglimento della domanda, argomentava sostenendo che fosse stato violato il diritto di custodia del padre.
La Suprema Corte
Nel giudizio di legittimità la Cassazione, dopo aver correttamente ribadito come il padre avesse manifestato apertamente ed inequivocabilmente il dissenso al trasferimento sine die del minore, stabilisce come, ove ne ricorrano le condizioni di legge, eventuali fatti sopravvenuti dovranno essere posti a base di accertamenti giudiziali successivi e relativi al regime giuridico più adeguato di affidamento del figlio minore delle parti.
In ogni caso, però, il contegno tenuto dalla madre rileva i fini della sottrazione internazionale del minore che è strettamente vincolato all’accertamento delle condizioni di legge per il riscontro della condotta illecita, così come descritta nella Convenzione dell’Aja del 25/10/1980.
Il giudizio non può estendersi alla valutazione critica del regime di affidamento del minore stabilito concordemente dalle parti o fissato in un provvedimento giudiziale.
Ne consegue, nel caso di specie, la piena integrazione della fattispecie contenuta nell’art. 3 della Convenzione con la conseguenza che l’accertamento demandato alla Suprema Corte non coinvolge il provvedimento giudiziale in cui sono stabilite le condizioni relative al minore, ma gli estremi della condotta illecita per effetto della disciplina sopra indicata.
Conclusione
Con la sentenza oggetto di analisi, la Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato sussistente la sottrazione internazionale di minore laddove, nell’ipotesi di affido condiviso, il genitore collocatario si trasferisca sine die all’estero unitamente al figlio minore, nonostante il rifiuto dell’altro genitore.