Appropriazione indebita: si consuma se, al momento del rendiconto annuale, l’amministratore non restituisce le somme possedute
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro di pertinenza dei condòmini, tale reato si consuma ogni anno nel momento in cui l’amministratore, chiamato a rendere il conto della propria gestione ed a restituire le somme possedute per conto dei predetti condòmini, omette tale restituzione trattenendo le somme con la volontà di farle proprie.
Corte di Cassazione, Sez. II, 11/05/2018, n. 21011
La fattispecie
Il 03.04.2017, la Corte di Appello di Milano confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Monza il 22.06.2016, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di C.L., in ordine a dodici ipotesi di appropriazioni indebite continuate ed aggravate commesse ai danni di condomini dei quali era amministratore, con la conseguente condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.
C.L. ricorreva per cassazione, deducendo che, per il disposto degli artt. 1135, 1129 e 1138 c.c., la carica di amministratore cesserebbe ogni anno con conseguente onere dello stesso, nello stesso termine, di dare il conto della gestione e restituire le somme detenute per conto del condominio.
La Suprema Corte
Come affermato in precedenza dalla giurisprudenza, “il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione”.
Alla luce di tali principi, ancor prima che il C. si rendesse irreperibile, deve ritenersi evidente che egli si è appropriato delle somme dei diversi condomini amministrati ogni anno, quando era tenuto a rendere il conto della gestione ed a restituire le somme detenute per conto di ogni condominio, omettendo invece tale restituzione con la volontà di far proprie le somme dovute.
Conclusione
La Corte di Cassazione, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata riconoscendo l’estinzione per prescrizione dei fatti di appropriazione indebita antecedenti al 06.08.2010, giacché in virtù dei diversi atti interruttivi, deve considerarsi il termine massimo della prescrizione, determinato in anni sette e mesi sei di reclusione dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.p.