Cicatrice da rimozione del tatuaggio: niente colpa medica se il paziente viene informato anche sugli esiti cicatriziali
Non sussiste colpa medica per la cicatrice derivante da rimozione di un tatuaggio se il paziente ha avuto un dialogo specifico con il medico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile e ciò con riferimento specifico all’esito cicatriziale di entrambi.
Corte di Cassazione, Sez. III, 20/04/2018, n. 9806
La fattispecie
F.P. conveniva davanti al Tribunale di Roma P.N.P.R.B. e la clinica privata (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito dal Dottor P. il (OMISSIS), consistito nella rimozione di un tatuaggio impresso sul deltoide destro. Secondo l’attore, l’intervento non aveva raggiunto un risultato soddisfacente, essendo residuata una cicatrice di notevoli dimensioni. La responsabilità del chirurgo era ricondotta alla circostanza di non avere informato adeguatamente il paziente circa gli effetti dell’intervento. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, ritenendo non dimostrata la circostanza che il convenuto avesse adeguatamente informato il paziente, rigettando la domanda nei confronti della clinica cui non incombeva alcun dovere di controllo sulle prestazioni mediche eseguite.
Il professionista proponeva appello, che veniva rigettato, pertanto P. decideva di ricorrere per cassazione.
La Suprema Corte
Secondo la Corte di Cassazione, il controricorrente, con le dichiarazioni rese all’udienza del 31 maggio 2000 in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di avere avuto con il P. un dialogo specifico sulle tecniche dei due diversi tipi di intervento, al fine di valutare quello preferibile e ciò con riferimento specifico all’esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il paziente ha dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l’intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale, ricevendo, inoltre, indicazioni attraverso un disegno effettuato dal P. con il proprio dito per mostrare l’andamento dell’intervento figurandolo sul deltoide del paziente. Da ciò, ne deriva che la decisione impugnata ha omesso di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali.
L’onere di adeguata informazione, infatti, non riguarda solo la modalità dell’intervento, ma anche i suddetti esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall’intervento.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma, alla quale spetta valutare le dichiarazioni rese dal controricorrente in sede di interrogatorio formale e i presupposti fondamentali dell’azione, quali l’onere di adeguata informazione, che riguarda non solo le modalità dell’intervento ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati da tale intervento.