Clausola vessatoria: se sottoscritta, è valida nonostante risulti scarsamente o per nulla leggibile
In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art.1341 cod. civ., comma 2, approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 12/02/2018, n. 3307
La fattispecie
La Alfa s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina, la Beta s.p.a. per aver sottoscritto con la medesima un contratto di utenza telefonica con passaggio da altro operatore, (utenza che era non stata mai attivata per oltre otto mesi) e chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’interruzione della linea ed alla conseguente perdita di numerose opportunità lavorative.
Si costituiva in giudizio la convenuta Beta s.p.a., che eccepiva in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito (asseriva la competenza del Tribunale di Milano); chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Livorno rigettava le richieste della Beta s.p.a. la quale impugnava la pronuncia davanti la Corte d’appello di Firenze che, invero, accoglieva il motivo di gravame, pertanto dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Milano.
La Alfa s.r.l. proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta pronuncia della Corte di Appello.
La Suprema Corte
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, la clausola con la quale si prevede la deroga alla competenza territoriale è, per esplicita previsione dell’articolo 1341 cod. civ., comma 2, una clausola vessatoria, per la quale si richiede sempre l’espressa approvazione per iscritto da parte del contraente c.d. debole. L’art. 1341 cod. civ., comma 1, tuttavia, dispone che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell’altro “se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha sostenuto di non aver potuto in realtà visionare l’originale del contratto contenente la contestata clausola derogatoria e di aver apposto la propria firma su di una copia del tutto illeggibile, ma secondo la Suprema Corte, “la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’articolo 1341 cod. civ., rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità; e soprattutto quando la parte non abbia prima mai contestato in sede di firma del contratto la scarsa leggibilità”.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo il principio secondo cui le clausole onerose previste dall’art. 1341 cod. civ., sottoscritte dal contraente debole anche se illeggibili, sono comunque valide, tenendo presente che è onere di quest’ultimo chiedere una copia leggibile del contratto.