Condominio: l’invalidità di una delibera non travolge le altre delibere non impugnate
La domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell’ordine del giorno, né l’annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall’attore con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 25/06/2018, n. 16675
La fattispecie
Il condomino M.G. impugnava la deliberazione approvata il 15 settembre 2004 dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), denunciando l’irregolare convocazione della stessa, vizi di costituzione e lesioni della proprietà. Il Condominio chiedeva la condanna del M. al pagamento di euro 3.609,58 in via riconvenzionale. Il Tribunale di Savona accoglieva le reciproche domande, mentre la Corte d’Appello di Genova riteneva fondato il gravame di M.G., respingeva la riconvenzionale suddetta e stabiliva che, sebbene l’impugnazione fosse stata all’inizio incentrata sulle questioni relative al cortile, la deliberazione era stata comunque annullata dal Tribunale per vizi relativi al verbale ed alla costituzione dell’assemblea, vizi che “si comunicano a tutte le delibere adottate in quella seduta”, tanto più che l’attore, alla luce della riconvenzionale del Condominio per il pagamento delle spese inserite nel rendiconto approvato, aveva esteso le proprie doglianze anche a tale punto della delibera, che perciò doveva comunque essere invalidato. Il Condominio (OMISSIS) proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte
L’assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra delibera, e perciò non necessariamente comuni a tutte. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell’assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria causa petendi, che rende diversa la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova al fine di consentire l’applicazione del principio secondo cui la domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell’ordine del giorno, né l’annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall’attore con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata.