Il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà
La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61, comma 1, n. 4, c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanza del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.
Corte di Cassazione, SS. UU., 29/09/2016, n. 40516
La fattispecie
A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vasto affermava la responsabilità di D.V. in ordine all’omicidio dei genitori, nonché ai reati di porto abusivo di coltello, resistenza e lesioni personali aggravate nei confronti del personale di polizia giudiziaria intervenuto dopo i crimini.
Secondo quanto accertato dal Tribunale l’imputato, mentre si trovava nell’abitazione familiare, colpiva con 39 coltellate il padre che giaceva sul letto della stanza matrimoniale, attingendolo in organi vitali; indi si recava in cucina e colpiva la madre con 72 coltellate, pure esse altamente lesive.
Il Tribunale concedeva le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue ed alla recidiva e, ritenuta la continuazione, infliggeva una pena di 20 anni di reclusione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, però, proponeva ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi, di cui, in particolare, il primo, con cui si censurava la motivazione del Tribunale per quanto attiene all’esclusione dell’aggravante della crudeltà in quanto, secondo il giudice di prime cure, incompatibile con il dolo d’impeto.
La Suprema Corte
Dopo una premessa sui tratti caratterizzanti l’aggravante della crudeltà, individuati dalla Corte nell’eccedenza della condotta rispetto alla normalità causale e nell’efferatezza, gli ermellini si sono soffermati sulla compatibilità dell’aggravante della crudeltà con il dolo d’impeto.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’accanimento violento può costituire crudeltà quando gli atti non sono funzionali al delitto ma costituiscono espressione autonoma di ferocia belluina che trascende la mera volontà di arrecare la morte (da ultimo, Cass., Sez. I, n. 27163 del 28 maggio 2013).
In seguito, le Sezioni Unite hanno ribadito che la circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa. Tale colpevolezza non sempre si manifesterebbe nella forma di un deliberato, lucido e conclamato proposito, reso di immediata evidenza dalle modalità dell’aggressione. Pertanto, secondo la Corte, occorre intendere se la peculiare aggressività sia frutto di un chiaro intento crudele o se, invece, costituisca espressione di una patologia e sia quindi non colpevole, cioè non mossa dal proposito d’infliggere sofferenze superflue.
Infatti, la Corte chiarisce che “la concitazione, la rabbia, possono in qualche caso spiegare l’incalzante agire aggressivo, escludendo l’esistenza della già evocata colpevolezza di crudeltà. Analogamente è a dirsi per ciò che riguarda l’alterata condizione mentale che può costituire la spiegazione della virulenta azione aggressiva”.
Per quanto riguarda il caso di specie, “il reato è d’impeto, i colpi sono davvero innumerevoli, ma le peculiarità aggressive dell’azione trovano la loro spiegazione non in un proposito efferato, bensì nella perturbata condizione dell’agente”. Pertanto, la Corte esclude l’aggravante non a causa dell’incompatibilità tra gli istituti discussi, ma per il ruolo determinante che va attribuito alla rabbia esplosiva generata dalla morbosa condizione psichica dell’imputato.
Conclusione
Per tali motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che la finalità di arrecare inutili sofferenze non è un tratto essenziale dell’aggravante ed è sufficiente la volontarietà degli atti posti in essere, sicché la circostanza aggravante della crudeltà è compatibile sia con il dolo d’impeto che con quello eventuale.