Esame avvocato: è sufficiente il voto numerico a motivare il provvedimento di ammissione alla prova orale
L’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20/09/2017, n. 7
La fattispecie
Il TAR Sicilia -Sezione Staccata di Catania- accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Fr. In., volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali e degli atti ad esso connessi, relativi tutti alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte di Appello di Catania. L’originario ricorrente, dopo avere fatto presente che la Corte d’Appello di Torino aveva assegnato agli elaborati scritti da lui redatti un punteggio complessivo di 83, non utile per l’ammissione alla prova orale, aveva dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR accoglieva la doglianza, sostenendo che tale “modus operandi” si poneva in conflitto con i principi e le disposizioni che imponevano l’obbligo di motivazione. Le amministrazioni originarie impugnavano il provvedimento innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che rimetteva la decisione all’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene sufficiente l’espressione numerica del voto non solo perché l’art. 49 è volto a procrastinare l’entrata in vigore di tutti gli aspetti innovativi della riforma (tra cui quello relativo alle modalità di espressione da parte della Commissione della valutazione degli elaborati scritti), ma anche perché il voto numerico costituisce di per sé la motivazione (garanzia di trasparenza) dei provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, volti a giudicare l’inidoneità delle prove scritte e la non ammissione all’esame orale.
In sede di valutazione delle prove scritte di un concorso, il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato. Pertanto, tale punteggio numerico è da ritenersi una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando siano stati preventivamente predisposti i criteri in base ai quali procedere alla correzione.
Conclusione
Per i motivi sopra esposti, l’Adunanza Plenaria, rimettendo il giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, conclude con l’affermazione dei seguenti principi di diritto: a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità; b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.