Furto con mezzo fraudolento: se l’impossessamento avviene invito domino non è truffa
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno. L’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita.
Cassazione penale, sez. V, 20/04/2017, n. 18968
La fattispecie
Un funzionario prelevava la somma complessiva di € 369.838,439 in denaro contante dai conti correnti bancari intestati ad una signora e a sua figlia minore, utilizzando moduli forniti dalla banca per il prelievo e apponendovi una firma falsa, oppure simulando autorizzazioni telefoniche per i prelievi dai conti correnti della minore, o ancora eseguendo direttamente i prelievi con l’assicurazione data ai cassieri di una successiva compilazione della distinta, in realtà mai avvenuta.
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il funzionario era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, riqualificando giuridicamente il fatto dall’originaria imputazione di appropriazione indebita.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, ritenendo che il suo agire fosse semmai riconducibile allo schema del reato di truffa, realizzatasi mediante induzione in errore dell’addetto preposto allo sportello a danno delle correntiste, e ciò sul rilievo, più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che il soggetto passivo del raggiro può essere diverso rispetto a colui che subisce un danno (le correntiste), sussistendo il nesso di causalità tra condotta (induzione in errore) e l’evento (l’altrui danno) pur in difetto di una relazione diretta tra truffato e truffatore.
La Suprema Corte
Sul punto la Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui “il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento da quello di truffa va ravvisato nell’impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, elemento invece assente nella truffa in cui il possesso della res si consegue con il consenso della vittima” (Cass. Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Rv. 24267801).
Infatti, ha chiarito la Corte, “L’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato potrebbe avere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di truffa solo ove il terzo avesse la gestione degli interessi patrimoniali del titolare, con possibilità quindi di compiere liberamente atti di natura negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita”, atteso che “solo se l’ingannato ha la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo assume la posizione di quest’ultimo” (Cass. Sez. 6, n. 1074 del 06/11/1996, Rv. 206783).
Tuttavia, con riferimento al caso in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato che “l’istituto di credito non può disporre liberamente delle somme depositate nel conto corrente dal cliente, le quali – seppur nella prospettiva squisitamente civilistica, in quanto beni fungibili, sono di proprietà della stessa banca, con obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis – sono, sotto il profilo penalistico, nella titolarità esclusiva del correntista, detenendole la banca, in virtù del contratto di conto corrente bancario, non nomine proprio ma nomine alieno” (Cass. Sez. 6, n. 32543 del 10/05/2007, Rv. 237175), tanto è vero che la banca necessita di volta in volta di un preciso ordine del correntista per l’erogazione a chiunque (cliente compreso) del denaro depositato in conto.
Conclusione
Pertanto, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso, argomentando che, non avendo il terzo alcun potere di disporre dei diritti patrimoniali del soggetto che ne è titolare, ove, in virtù degli artifizi e raggiri posti in essere nei suoi confronti dall’autore della condotta delittuosa, compia un atto di disposizione avente effetti diretti nella sfera patrimoniale del soggetto passivo, lo stesso terzo diventerebbe solo lo strumento inconsapevole (a prescindere dai profili civilistici emergenti) per la perpetrazione di un atto di sottrazione della res, che è dunque qualificabile come furto aggravato dal mezzo fraudolento, poiché posto in essere contro la volontà del titolare (che ne sarebbe ignaro) e non certo, come nella truffa, con la “cooperazione artificiosa della vittima”.