Il più lungo termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da reato giova sia la vittima diretta che indiretta
Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, n. 16481
La fattispecie
Il Ministero della Difesa agiva in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del sinistro stradale in cui veniva coinvolto il proprio dipendente D.S.E l’(OMISSIS), vittima di lesioni personali. Tale danno veniva quantificato negli emolumenti inutilmente versati al dipendente durante la sua malattia. Le Corti di merito ritenevano prescritto il diritto, ai sensi dell’art. 2947, comma 2, c.c.
Il Ministero della Difesa, dunque, impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso.
La Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in quanto, nel caso di specie, il sinistro ha provocato lesioni personali a D.S.E., dunque sussistono gli estremi del delitto di lesioni colpose. Ne consegue che “al credito risarcitorio del Ministero deve applicarsi il più lungo termine di prescrizione previsto per tale reato, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3”.
In particolare, la Suprema Corte sottolinea che “l’art. 2947 c.c. estende al diritto al risarcimento del danno derivante da reato il termine, se più lungo, previsto dalla legge per la prescrizione del reato.
Questa estensione giova a qualunque persona abbia patito danno in conseguenza del reato, a nulla rilevando che ne sia stata vittima diretta od indiretta, né se chi domanda il risarcimento sia il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”.
Conclusione
Per i motivi sopra esposti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio, muovendo dall’assunto che “l’art. 2947 c.c., comma 3, infatti, estende il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano non già per il fatto che la domanda di risarcimento sia proposta dalla vittima diretta del reato, ma per il fatto che la condotta causativa del danno abbia integrato gli estremi del reato”.