Iscrizione all’Albo degli Avvocati: il CNF decide la legittimità del diniego
Sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice speciale, tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, e relativi elenchi speciali e registri. Tale principio non subisce eccezione neppure qualora l’impugnato provvedimento venga censurato per asserita formazione del silenzio assenso, non potendo la denuncia di tale vizio sradicare la competenza del predetto giudice speciale a favore di quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
Consiglio di Stato, Sez. III, 19/01/2018, n. 348
La fattispecie
Un avvocato calabrese chiedeva al locale Ordine degli Avvocati di essere iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo (dedicato ai legali dipendenti di Enti pubblici). L’Ordine forense respingeva la domanda, ma oltre il termine di due mesi stabilito dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 59 del 2010 (facente riferimento all’art. 20 della L. n. 241 del 1990): cosicché l’istante adiva il TAR affinché accertasse l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e, dunque, la conseguente iscrizione all’Albo, nonostante il tardivo rigetto. Il TAR Catanzaro, con sentenza n. 1401 del 19 settembre 2017, nella contumacia dell’Ordine forense, accoglieva il ricorso, con sentenza in forma semplificata. Proponeva appello allora il Consiglio dell’Ordine, chiedendo al Consiglio di Stato la riforma della pronuncia, previa sospensione dell’efficacia.
Il Consiglio di Stato
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnato provvedimento, definendo immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha stabilito che la competenza a conoscere dei ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati, disposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, spetta al Consiglio nazionale forense che, in tali fattispecie, agisce come giudice speciale.
L’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, infatti, prevede che il Consiglio Nazionale Forense è competente a decidere in materia di albi, elenchi e registri, ivi compresa l’iscrizione (o il diniego di iscrizione) nell’albo degli avvocati, riproducendo, nella sostanza, una disposizione già in vigore nell’ordinamento previgente e risalente nel tempo (r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2934, n. 36), integrando in tal modo una ipotesi di giurisdizione speciale.
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto che non osta alla correttezza di tale conclusione la circostanza che l’impugnata sentenza viene censurata per asserita formazione del silenzio-assenso, non potendo la denuncia di tale vizio sradicare la competenza del giudice speciale a favore di quella esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
Conclusione
Pertanto, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del Tar Catanzaro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.