Opposizione al verbale di violazione del codice della strada: se il sanzionato propone querela di falso, il rischio della mancata prova del fatto ricade su chi tale fatto allega, non su chi lo contesta
In tema di opposizione al verbale di violazione del codice della strada, se il sanzionato si oppone al verbale di contestazione proponendo querela di falso, il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, nella specie la falsità dell’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, deve essere addossato nei confronti «di chi il fatto allega» e non nei confronti «di chi il fatto contesta».
Cassazione civile, Sez. II, 17/01/2018, n. 1014
La fattispecie
Nel corso del giudizio davanti al Giudice di pace di opposizione a una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada, V.S.A. proponeva querela di falso contro i due verbali di contestazione delle infrazioni, consistenti nel passaggio con semaforo rosso, utilizzo del telefono cellulare e mancato uso della cintura di sicurezza.
Il Tribunale rigettava la querela di falso, pertanto V. proponeva appello contro la sentenza alla Corte di Brescia che accoglieva il gravame. A seguito di ciò, l’agente di polizia G., già interveniente volontario nel procedimento innanzi al Giudice di pace, ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte
Relativamente al passaggio con semaforo rosso e all’utilizzo del telefono cellulare, la Corte di Cassazione ha aderito a quanto stabilito dalla Corte d’appello che, a differenza del giudice di primo grado, ha raggiunto il proprio, insindacabile in questa sede, convincimento circa la falsità delle relative attestazioni, sulla base di elementi indiziari e delle dichiarazioni rese dai testimoni.
Sul mancato uso delle cinture di sicurezza, la Corte d’appello ha affermato che “nessun teste ha potuto riferire alcunché, mentre lo stesso agente G. ha dichiarato di averne riscontrato la mancanza mentre affiancava la vettura del V. sulla sinistra, all’altezza dei sedili posteriori“, posizione che non consente di verificare la situazione delle cinture del conducente o che può dar luogo “a facili errori di percezione della realtà“, così che “può ritenersi provata la non veridicità dell’attestazione“.
La Corte di Cassazione, invero, non aderisce a tale orientamento, in quanto, a fronte della mancanza di elementi probatori sufficienti, la Corte d’Appello accolla le conseguenze di tale insufficienza su G. e non sul querelante V., così applicando in modo erroneo le regole della prova, che vogliono che “il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, in questo caso la falsità dell’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sia addossato nei confronti di chi il fatto allega, V. che ha proposto la querela di falso, e non nei confronti di chi il fatto contesta”.
Conclusione
Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al motivo sul mancato uso delle cinture di sicurezza, confermando il principio per cui il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, deve essere addossato nei confronti “di chi il fatto allega” e non nei confronti “di chi il fatto contesta”.