Prescrizione: non rilevano le circostanze “indipendenti” con variazione edittale di pena non superiore ad un terzo
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.
Cassazione penale, Sez. Un., 09/06/2017, n. 28953
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La fattispecie
T. costringeva, con violenza, due minori degli anni quattordici a subire atti sessuali, consistenti in toccamenti dei genitali e del sedere.
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione T., lamentando il diniego del riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche, trattandosi di fatti episodici e non caratterizzati da modalità particolarmente invasive della sfera sessuale delle parti offese.
Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale, che lo ha rimesso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla valutazione se le circostanze c.d. “indipendenti” possano essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell’articolo 63 cod. pen., comma 3, anche quando prevedono una variazione frazionata della pena uguale o inferiore ad un terzo, come nel caso dell’aggravante prevista dall’articolo 609-ter cod. pen., da ciò derivando una diversa valutazione del tempo necessario a prescrivere, rilevante ai fini della decisione del caso di specie.
La Suprema Corte
Le Sezioni Unite hanno individuato il punto nodale nel quesito se tale circostanza aggravante, che prevede un aumento indipendente di pena (da sei a dodici anni di reclusione) rispetto a quella prevista dalla ipotesi semplice (da cinque a dieci anni), possa essere considerata, ai sensi dell’articolo 63 cod. pen., comma 3, circostanza ad effetto speciale, pur non prevedendo un aumento di pena superiore ad un terzo. In tal senso, hanno chiarito i giudici di legittimità, la soluzione del quesito investe il piano della determinazione del termine di prescrizione e, nel caso in esame, della valutazione – propedeutica a quella relativa alla denunciata sussistenza di vizi di motivazione della decisione quanto al diniego dell’attenuante della minore gravità – circa l’intervenuta estinzione del reato, cui conseguirebbe l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, piuttosto che l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.
La Corte, sul punto, non ha condiviso l’indirizzo giurisprudenziale che porta a superare il dato letterale della formula dell’articolo 63 cod. pen., comma 3, alla luce di una interpretazione teleologica, secondo cui limitare le “circostanze ad effetto speciale” alle sole circostanze “indipendenti” che comportano una variazione superiore ad un terzo, determinerebbe un inammissibile “smembramento delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda della variazione della pene, valorizzando un parametro quantitativo che, per la ratio stessa che sorregge tali circostanze, non avrebbe significato plausibile“.
Conclusione
Nel caso in esame, dunque, le Sezioni Unite, applicando l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che qualifica la circostanza “indipendente” de qua come aggravante ad effetto comune, in ragione dell’aumento della pena edittale contenuto entro il limite di un terzo della pena ordinaria, hanno rilevato che la prescrizione del reato sarebbe già decorsa, con la conseguente necessità di una pronuncia di annullamento senza rinvio poiché, in presenza di causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, “in quanto il giudice del rinvio avrebbe l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva” (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009).