Procura speciale: è sufficiente per l’avvocato al fine di ottenere il pagamento delle spese dall’ente locale
In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c. che è, pertanto, sufficiente per l’avvocato che ha patrocinato il Comune al fine di ottenere dall’amministrazione comunale il pagamento delle proprie competenze di spettanza.
Corte di Cassazione, Sez. III, 25/01/2018, n. 1830
La fattispecie
L’Avv. S.A. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Forio per il pagamento della somma di Euro 47.528,01, oltre a interessi legali e spese del procedimento, dovuta per l’attività professionale svolta quale procuratore dell’ente intimato in un giudizio arbitrale.
Il Comune di Forio si opponeva all’ingiunzione eccependo la carenza di un contratto in forma scritta con l’Avv. S., deducendo l’inesistenza di una delibera a contrarre il mandato professionale e contestando l’ammontare del compenso richiesto dall’opposto. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. L’Avv. S. impugnava la decisione con appello, il quale era rigettato dalla Corte d’appello di Napoli, dunque proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte
La Cassazione ha già più volte statuito che “in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria”.
Aggiunge la Corte che “l’unicità del documento negoziale è costituita dalla procura e dall’atto difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale dell’accordo (volontà delle parti, oggetto dell’incarico), peraltro integrato ex art. 1374 c.c., dalle allora vigenti (e inderogabili) tariffe professionali del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585”, tenendo presente, altresì, che gli altri professionisti intellettuali, pur vincolati da tariffe predeterminate da atto normativo, non ricevono un mandato ad litem con le caratteristiche formali e sostanziali degli avvocati.
Sui principi di contabilità pubblica, “è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite”.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del fatto che per l’avvocato che ha patrocinato il Comune è sufficiente la procura speciale al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze di spettanza dall’amministrazione comunale, sottolineando, altresì, che non è necessaria una delibera per l’impegno di spesa dell’ente locale, non rilevando la mancata copertura a bilancio poiché in esso l’ente può inserire una voce relativa alle spese di lite.