Responsabilità del custode: la condotta della vittima costituisce “caso fortuito” se colposa e non prevedibile
La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile dal custode.
Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, n. 25837
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La fattispecie
C.E. conveniva innanzi al Tribunale, il Condominio sito in X, invocando la responsabilità di quest’ultimo ex art. 2051, perché, uscendo dall’ascensore condominiale, inciampava nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto, cadeva e riportava lesioni personali.
Il Tribunale e successivamente anche la Corte di Appello rigettavano le richieste risarcitorie di C.E., affermando che il “dislivello” non poteva rappresentare un’insidia, trattandosi di una situazione ricorrente e probabilissima e che l’incidente andava individuato nella condotta poco attenta della vittima.
La Suprema Corte
La Cassazione ritiene che la responsabilità del custode si deve escludere quando venga dimostrata da quest’ultimo l’esistenza di un caso fortuito, che può ritenersi sussistente quando la vittima, con la sua condotta, imprudente o negligente, abbia causato l’evento dannoso.
La responsabilità del custode infatti si configura, ai sensi dell’art. 2051, se il danno viene provocato da una cosa insidiosa o pericolosa ma non quando il danno si sarebbe potuto evitare con la dovuta accortezza e diligenza.
Pertanto, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il “caso fortuito” di cui all’ art. 2051 c.c., potendo quest’ultima superare tale presunzione di colpa a proprio carico con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni.
Conclusione
Sulla base del ragionamento sopra esposto, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che: “la condotta della vittima del danno causato da cose in custodia può costituire “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode quando sia stata colposa e in alcun modo prevedibile da parte del custode.”