Responsabilità medica: l’onere di provare l’evento imprevedibile è a carico del professionista
In tema di responsabilità medica, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da un’omessa o insufficiente diligenza professionale o da una imperizia, dimostrando, invece, che queste siano conseguenza di un evento imprevedibile.
Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, n. 24074
La fattispecie
La Corte di Appello confermava la sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da A.A. nei confronti dell’Assessorato alla Sanità R.S. e del chirurgo operatore G.V., del suo assistente L.G. e del primario del reparto B.G., per i danni subiti in conseguenza di un normale intervento di “colicistectomia”; la Corte confermava la disamina critica della CTU concludendo per la correttezza della condotta dei sanitari.
La Suprema Corte
La Cassazione ritiene fondato il ricorso mosso dal ricorrente, affermando che il giudice, per escludere la responsabilità dei professionisti, non può limitarsi a rilevare l’insorgenza di complicanze intraoperatorie, ma deve verificare la loro eventuale imprevedibilità e la mancanza del nesso causale tra la tecnica operatoria scelta dal sanitario e l’insorgenza delle complicanze.
Sempre secondo la Suprema Corte, l’insussistenza di tale nesso causale deve essere dimostrata dal sanitario che ha eseguito l’intervento, il quale è tenuto a provare in concreto che le complicazioni non sono in alcun modo dovute a negligenza e che sono state adottate tutte le tecniche opportune per evitare le suddette complicazioni, avvenute dunque per cause realmente imprevedibili.
Conclusione
Sulla base di quanto sopra esposto, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze dell’operazione siano state determinate da una omessa o insufficiente diligenza professionale o da una imperizia, dimostrando invece, che queste siano conseguenza di un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento”.