Separazione: fratelli e sorelle devono crescere insieme
La tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse.
Corte di Cassazione, Sez. I, 24/05/2018, n. 12957
La fattispecie
Il Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione fra i coniugi S.F. e Su.Vi., respingeva le reciproche domande di addebito, affidava la figlia E.S. ai servizi sociali, disponeva la sua residenza prevalente presso il padre regolando la frequentazione con la madre e ponendo a carico di quest’ultima un contributo mensile al mantenimento.
Il Tribunale, inoltre, condannava la S. ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento di una sanzione in favore della Cassa Ammende e ammoniva i genitori a tenere comportamenti di maggiore cooperazione nell’interesse della minore. Entrambi i coniugi impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di appello di Roma, che accoglieva la domanda del Su. di condanna della S. alla restituzione della somma di Euro 6.000 percepita a titolo di assegno di mantenimento. S.F. ricorreva per cassazione.
La Suprema Corte
Ritiene la giurisprudenza di legittimità che “nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore”.
Nel caso di specie, vi è stata una chiara volontà espressa dalla figlia al consulente di convivere con la madre e con la sorella, con la quale ha un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno, ritenuto di fondamentale importanza sulla base di una valutazione psicologica che si aggiunge alla condivisibile considerazione del Procuratore Generale circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza. In questa prospettiva, la prescrizione normativa dell’ascolto del minore richiede una valorizzazione sostanziale del punto di vista di quest’ultimo ai fini della decisione che lo concerne. Pertanto, “si impone in questi casi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, come condizione necessaria per disattenderle, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto. I risultati, che peraltro sono ampiamente riportati nella motivazione della Corte di appello, dell’indagine sulle carenze genitoriali di entrambi i genitori e sulla attuale situazione gravemente insoddisfacente della minore, non consentono di ritenere che tale verifica sia stata compiuta”.
Conclusione
Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma per rivedere la decisione sul collocamento della minore, quindi per una nuova verifica su quale fosse la residenza della stessa, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse. Verifica che, partendo dall’ascolto della minore, prenda in esame “il contesto dei due nuclei familiari, l’idoneità genitoriale e la esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con la sorella”.