Specializzazione dell’avvocato: è legittima ma al CNF non può essere lasciata troppa discrezionalità
Con riferimento all’art. 9, comma 1, legge n. 247 del 2012, il quale riconosce agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite dal regolamento adottato dal Ministro della Giustizia, la previsione del regolamento secondo cui ‘nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio Nazionale Forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione’ è intrinsecamente irragionevole per genericità, atteso che non chiarisce nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, le modalità di svolgimento della prova. Essa conferirebbe perciò al CNF una ampia discrezionalità operativa, possibile fonte di confusione interpretativa e distorsioni applicative anche in punto di concorrenza fra avvocati e comunque in assoluta contraddizione con la funzione del regolamento come descritta dall’art. 9 della legge, cioè quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/11/2017, n. 5575
La fattispecie
L’art. 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge professionale Forense) stabilisce che: “È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1“.
Con decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, veniva adottato il regolamento recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (d’ora in poi regolamento).
Con separati ricorsi, alcune associazioni professionali di categoria e singoli professionisti impugnavano innanzi al TAR il d.m. n. 144/2015, proponendo articolate censure, molte delle quali, per le motivazioni di seguito indicate, sono state ritenute legittime dal Consiglio di Stato in sede di impugnazione.
Il Consiglio di Stato
Come precisato dal Consiglio di Stato, l’attribuzione del titolo di avvocato specialista, secondo la legge, segue un “doppio canale“: il superamento dei percorsi formativi o, nella sussistenza dei requisiti di legge, la particolare esperienza professionale, per la quale occorre predisporre procedure di verifica adeguate. A tal proposito, preme evidenziarsi che l’art. 6, comma 4, del regolamento, a norma del quale “nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione” è da ritenersi illegittimo, in quanto tale colloquio, sebbene sia un valido strumento di verifica, “ha contorni vaghi e imprecisi, sicché non ne risulta sufficientemente tutelato né l’interesse del professionista aspirante al titolo, né, per altro verso, l’interesse del consumatore-cliente, che nella speciale qualificazione attestata dal titolo deve poter riporre un ragionevole affidamento”.
Relativamente ai settori di specializzazione nei quali l’avvocato può conseguire il titolo di specialista, il Consiglio di Stato, concordando con il TAR, ha ritenuto la suddivisione delle specializzazioni palesemente “irragionevole e arbitraria nonché illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche”. Ciò, in quanto l’elenco di tali specializzazioni dilata ampiamente il diritto civile e non introduce nessuna differenziazione nell’ambito del diritto penale e del diritto amministrativo.
Inoltre, la censura concernente il numero massimo di specializzazioni conseguibili è fondata non in sé, in quanto può essere opportuno frenare una “corsa alla specializzazione” che rischierebbe di svilire il valore della specializzazione stessa e di andare contro l’interesse del cliente-consumatore, ma alla luce della acclarata “irragionevolezza della suddivisione relativa che individua ambiti contermini e settori affini, tanto da far apparire egualmente irragionevole la limitazione impugnata”.
Il Consiglio di Stato aderisce, altresì, alla censura rivolta dal TAR avverso la previsione in regolamento che definisce illecito disciplinare il fatto che un avvocato spenda il titolo di specialista senza averlo conseguito. A fronte dell’inequivoco disposto dall’art. 3, comma 3, della legge, che rinvia al codice deontologico per l’individuazione dei fatti di rilievo disciplinare, “la norma regolamentare è illegittima e superflua se vuole ampliare l’ambito delle fattispecie rilevanti, dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole”, soprattutto in considerazione del consolidato principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare.
Del pari si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in via subordinata, avverso l’art. 9 della legge, che violerebbe l’art. 3 Cost. per avere introdotto una disciplina intrinsecamente irragionevole, contraria alla concorrenza e non rispettosa del bilanciamento degli interessi in gioco. “Da un lato, infatti, è apodittica la tesi che i requisiti previsti per il conseguimento del titolo non assicurerebbero una particolare idoneità professionale, perché tanto non si può dire di parametri (i percorsi formativi e la comprovata esperienza) che sono suscettibili di essere contestati nel merito, ma non paiono di per sé irragionevoli. Dall’altro, neppure può essere seguita la censura che il sistema delineato dalla legge penalizzerebbe inammissibilmente i professionisti giovani, perché è ragionevole che la specializzazione sia un “quid pluris” e dunque richieda l’acquisizione e l’accertamento di competenze ulteriori rispetto a quelle certificate dalla sola iscrizione all’albo professionale”.
Conclusione
Pertanto, il Consiglio di Stato ha riscontrato l’illegittimità della ripartizione delle aree di specializzazione, così come formulate, e del nebuloso colloquio previsto per il riconoscimento del titolo di specialista per maturata esperienza professionale, inoltre, respingendo i ricorsi degli Ordini e delle Associazioni da sempre contrarie alla specializzazione, ne ha ribadito, non solo la legittimità e l’importanza ai fini della qualificazione professionale dell’avvocato, ma anche la sua corretta attuazione rispetto a quanto previsto dalla legge professionale con il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni specialistiche.