Soluzioni traccia atto di diritto civile esame avvocato 2019
Riportiamo di seguito le tracce e le soluzioni schematiche e orientative relative alla prova dedicata alla redazione dell’atto giudiziario per l’esame d’avvocato 2019.
TRACCIA atto di diritto civile esame avvocato 2019
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che, con contratto del 10 aprile 2012, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma ma che di tale vendita, per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all’epoca ancora in vita.
Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile con denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
SOLUZIONE traccia atto civile esame avvocato 2019
Atto da redigere e disciplina normativa
Comparsa conclusionale.
Art. 100 cod. proc. civ.; art. 102 cod. proc. civ.;
Art. 1350 cod. civ; art. 1417 cod.civ.; art. 2722 cod. civ.; art. 2725 cod. civ.
Questioni
- Si tratta di verificare se sia necessario estendere il contraddittorio nei confronti del terzo in caso di simulazione relativa. A differenza che nella simulazione assoluta la quale, importando la nullità del negozio, rende necessario che il giudizio si svolga nei confronti di tutti i partecipi dello stesso, per cui si configura la tipica ipotesi del litisconsorzio necessario, la simulazione relativa non determina la nullità del negozio ma soltanto la sostituzione della persona interposta con quella reale. Ne consegue che l’alienante è normalmente estraneo alla contestazione relativa all’appartenenza della cosa oggetto del negozio. La sua partecipazione al giudizio può essere giustificata solo sulla base di un particolare interesse a conservare quale contraente l’originario stipulante. Sul punto si segnala l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, del quale, trattandosi di un atto giudiziario non deve darsi atto. ( v. per la tesi da sostenere Cass. SS.UU. n 11523/13; contra n.22054/2004).
- Si tratta di verificare, in materia di simulazione relativa, a quale regime soggiacciano le parti per ciò che attiene all’onere della prova. In virtù della disciplina di cui all’art. 1417 cod. civ. solo i terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare prova di essa con qualsiasi mezzo, ossia anche mediante presunzioni o testimoni, mentre le parti soggiacciono ai limiti probatori previsti dall’art. 2722 c.c., salvo non intendano far valere l’illiceità del contratto dissimulato. La domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. civ. ord. n. 18204/2017
Conclusioni
Per quanto detto, Caio come rappresentato e difeso, insta per l’accoglimento delle conclusioni come rassegnate all’udienza del 20.10.2019, pertanto insiste per il rigetto della domanda.
TRACCIA atto di diritto penale esame avvocato 2019
Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa intende acquistare un motociclo usato, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio. I due si incontrano in Piazza Angelica.
Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio che a sua volta consegna un assegno di 2000 euro a Caio.
Subito dopo l’incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell’assegno appena consegnato a Caio.
All’uscita però Tizio viene fermato dagli agenti insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo.
Da un breve controllo al terminale informatico emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi.
Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell’assegno.Tizio viene dunque sottoposto a processo e all’esito condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia in relazione alla denuncia dell’assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1000 di multa per la ricettazione del motociclo.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso
SOLUZIONE traccia atto penale esame avvocato 2019
L’atto che il candidato è chiamato a svolgere è un atto di appello avverso la sentenza di condanna.
I motivi a sostegno dello scritto difensivo schematicamente possono essere i seguenti.
- Sul reato di cui all’art. 368 c.p.. L’imputato doveva essere assolto perchè il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato.
Potete trattare in un unico motivo entrambi i profili in quanto vi sono motivi “più forti” che argomenterete con altri distinti motivi, questo sulla calunnia appare sicuramente quello meno fondato nel merito, ma ciò non significa che non sia una strada da non percorrere in quanto è un atto difensivo.
Sull’elemento oggettivo: si può sostenere che la denuncia di smarrimento di assegni non è condotta che costituisce direttamente un’accusa concernente uno specifico reato che si assume essere stato commesso.
Nè tantomeno che l’imputato voglia muovere un’accusa nei confronti di un soggetto determinato sapendolo innocente.
(Si tratta di un motivo alquanto scivoloso poichè la Cassazione è ormai pacifica nel ritenere integrato il delitto di calunnia con la semplice denuncia di smarrimento per furto, per questo il tutto va ben argomentato).
Sull’elemento soggettivo: per quanto attiene il dolo si deve evidenziare l’assenza della c.d. volontà di accusare qualcuno di avere commesso un fatto che possa, anche solo astrattamente, suscitare un’iniziativa penale.
Rilevare la necessaria sussistenza della coscienza e consapevolezza, in capo all’accusante, dell’innocenza dell’accusato rispetto al fatto, alla condotta o all’evento attribuitogli.
- Sul reato di cui all’art. 648 c.p.. L’imputato doveva essere assolto perchè il fatto non costituisce reato.
Sostenere l’assenza della prova del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, evidenziando gli elementi che facevano ritenere l’acquirente in buona fede (annuncio su giornale economico, incontro in una piazza pubblica, pagamento con assegno che è tracciabile e non in contanti, documenti del motociclo consegnati a Tizio).
- In subordine, riqualificazione del reato di cui all’art. 648 c.p. in incauto acquisto ex art. 712 c.p.
In via subordinata, ammesso e non concesso che la condotta integri in astratto un reato, sicuramente deve riqualificarsi in incauto acquisto.
Per integrare la fattispecie di cui all’art. 712 c.p., non è necessario infatti che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, essendo una contravvenzione è punibile a titolo di colpa, quindi valorizzare quegli elementi utilizzati nel motivo di cui sopra.
- Mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. e della diminuente di cui all’art. 648 co. 2, in quanto il fatto risulta di particolare tenuità.
- Eccessività della pena e mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 81 c.p.
Nelle conclusioni chiedere:
- in via principale, assolvere l’imputato da tutti i reati ascritti “perchè il fatto non sussiste” o comunque “non costituisce reato”, anche ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.;
- In subordine, riqualificare il delitto di cui all’art. 648 c.p. nel reato di cui all’art. 712 c.p.;
- In ulteriore subordine, previa concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e 648 co.2 c.p., applicare l’istituto del reato continuato ex art. 81 c.p., rideterminando la pena contenendola nel minimo edittale e concedere tutti i benefici come per legge, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena.