Truffa aggravata: il venditore che non consegna i prodotti pagati online risponde di truffa aggravata dall’aver approfittato della minore difesa della vittima
In tema di truffa, è ravvisabile l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2 bis, c.p., in relazione all’art. 61 n. 5 c.p., nella condotta di chi, avvalendosi di noti e specializzati portali telematici, proponga e realizzi la vendita di prodotti, con acquisizione, mediante pagamenti “online”, dei relativi corrispettivi, senza poi provvedere alla loro consegna agli acquirenti, la cui condizione di minorata difesa deriva dalla distanza tra il luogo dal quale opera l’agente e quello nel quale si trova ogni singolo acquirente, con conseguente maggiore facilità, per il primo, di schermare la sua identità e di sottrarsi comunque, alle difficoltà che al conseguimento dell’illecito profitto si frapporrebbero ove la vendita avvenisse “de visu”.
Cassazione penale, Sez. II, 29/09/2016, n. 43705
La fattispecie
Il C., dopo aver inserito, su noti e specializzati portali internet, diversi annunci di vendita di telefoni cellulari di varie marche o di personal computer, perfezionava la vendita on line di tali beni incassando somme di danaro che gli venivano bonificate su conti correnti o accreditate su carte prepagate, i cui numeri egli forniva ai soggetti che rispondevano all’annuncio, non provvedendo successivamente alla consegna agli acquirenti dei beni oggetto della vendita. Vista tale pluralità di delitti di truffa aggravata dalla minorata difesa, il Gip disponeva nei confronti di C. la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza che veniva annullata dal Tribunale di Brescia, il quale non riteneva sussistente l’aggravante suddetta, dal momento che la condotta del C. – il quale aveva ammesso gli addebiti – in ragione delle peculiarità proprie della vendita online, integrasse gli artifici e raggiri del reato di truffa, senza tuttavia individuare altri elementi ulteriori, esterni alla struttura del reato, integranti l’aggravante della minorata difesa. Ricorreva per Cassazione il Pubblico ministero.
La Suprema Corte
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, occorre che vi siano condizioni oggettive (di tempo, di luogo o di persona, ex art. 61 c.p., comma 1, n. 5) conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la modalità della vendita online, dove le parti contraenti, attraverso lo strumento informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personalmente – non consente alcun approfittamento da parte dell’agente delle circostanze legate alla persona dell’acquirente o al tempo, tali da aver favorito la condotta dell’agente e delle quali egli ha approfittato per commettere gli artifici e raggiri nel senso attribuito loro dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, invero, ha individuato l’aggravante della minorata difesa con riferimento al luogo di commissione del delitto, in quanto nella truffa ordita attraverso la vendita di prodotti online, “proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trova ed il luogo ove si trova l’acquirente del prodotto online – che ne abbia pagato anticipatamente il prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi di simili transazioni – è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu”.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Brescia per nuovo esame, ha rilevato che “la distanza tra i luoghi sopra individuati – cui, in una valutazione complessiva ed in concreto degli elementi disponibili, si aggiunge l’utilizzo consueto di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto – serve a connotare l’aggravante della minorata difesa”, in quanto l’agente ha consapevolmente approfittato di ciò, utilizzando le particolari modalità costituite dall’utilizzo del sistema informatico o telematico.