Divorzio: stesso tenore di vita del matrimonio per i figli
Mentre per gli ex coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il tenore di vita non costituisce più parametro valido, ai figli deve, al contrario, essere garantito tale stile di vita.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 19/02/2018, n. 3922
La fattispecie
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.M. con M.L., aveva determinato in Euro 600,00 l’assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli conviventi con la madre, e gli aveva posto l’onere di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio con lui convivente. M. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte
Secondo gli Ermellini, il profilo relativo alla condizione reddituale delle parti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, è stato appieno considerato (costituendo, anzi, l’oggetto esclusivo del gravame), talché il vizio non sussiste e la congruità del contributo imposto al ricorrente costituisce un giudizio di merito, non potendosi, ad ogni modo, non rilevare che “in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisazione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza”. La Corte prosegue, inoltre, affermando che l’argomento esposto dal ricorrente relativo alla disparità di trattamento che in tal modo deriverebbe per il figlio con lui convivente (cui residuerebbe una somma “ben inferiore” rispetto a quella determinata per i fratelli), è nuovo, non avendolo trattato i giudici del merito, e, comunque, attiene a valutazioni di merito.
Conclusione
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, statuendo così il principio che ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tener presente che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita che avrebbero potuto godere in costanza di matrimonio.