La commercializzazione di oggetti derivanti da specie protette integra mero illecito amministrativo
Costituisce mero illecito amministrativo l’importazione di oggetti ad uso personale domestico derivati da esemplari di specie protette, senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l’offerta o esposizioni in vendita degli oggetti medesimi non previamente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta.
Cassazione penale, sez. III, 30/01/2017, n. 31930
La fattispecie
Il Tribunale del riesame di Ancona accoglieva l’istanza di riesame avanzata da M.F. e, per l’effetto, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto un pianoforte Steinway, con tastiera in avorio, in relazione al reato di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 4, e ne disponeva l’immediata restituzione all’avente diritto. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la quale, invero, il ricorso va respinto.
La Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto corretto il provvedimento del Tribunale del riesame di Ancona, il quale ha escluso il fumus del reato di cui all’art. 2, legge 150 del 1992, in relazione alla riesportazione del pianoforte marca Steinway, con tastiera in avorio, in violazione delle disposizioni del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni.
A tal proposito, la Suprema Corte ha rilevato che l’importazione del pianoforte era avvenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione di Washington del 1973 e che “la circostanza che il M. aveva messo in vendita il pianoforte non faceva venir meno la qualifica di bene ad uso domestico, atteso che il possesso originario non era mai stato finalizzato alla commercializzazione, sicché doveva essere consentita la vendita, purché attuate le formalità di cui alla L. n. 150 del 1992, artt. 5 e 5 bis, la cui violazione integra una mera sanzione amministrativa”.
Sulla definizione del bene personale o ad uso domestico, la Corte richiama il Regolamento CEE del 1997 n. 338, emanato dal Consiglio CE in data 9 dicembre 1096, che all’art. 2 ha definito “gli oggetti personali o domestici” come quelli che “appartengono ad un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte dei suoi beni ed effetti personali. Così che la vendita del bene personale (come nel caso della vendita del pianoforte posseduto dal M. musicista) non fa perdere allo stesso la qualità intrinseca di bene personale, ma lo assoggetta semplicemente allo speciale regime differenziato”.
Conclusione
Per i motivi sopra esposti, la Suprema Corte ha ritenuto corretto l’annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio del pianoforte, sulla base dell’esclusione del fumus del reato “in presenza di una vendita di un bene personale o di uso domestico, importato in data anteriore all’entrata in vigore della citata Convenzione, e per il quale non erano state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 5 bis della medesima legge”.