Rapporto tra omicidio colposo e omicidio stradale: non sussiste continuità normativa
La disciplina sull’omicidio stradale non si atteggia a disposizione più favorevole al reo rispetto all’omicidio colposo. Pur essendo identico il trattamento sanzionatorio previsto per le due disposizioni penali nell’ipotesi base, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie succedutesi, giacché la nuova previsione normativa integra una ipotesi autonoma di reato.
Cassazione penale, sez. IV, 01.03.2017, n. 29721
________________________________________
La fattispecie
V.G. ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia che aveva riconosciuto la di lui responsabilità per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale, per aver investito A.S. intento ad attraversare la sede stradale.
Veniva richiesto alla Suprema Corte, in riforma della sentenza impugnata, di applicare l’ipotesi di reato prevista dall’art. 589 bis c.p., istituto sopravvenuto alla sentenza di secondo grado.
Il ricorrente riteneva detto istituto di immediata applicazione in quanto di rilievo sostanziale e maggiormente favorevole al reo, giacché contenente, al comma 7, una speciale circostanza attenuante con abbattimento della pena edittale fino alla metà, che, nel caso di specie, deduceva potesse ricorrere in ragione della particolare insidiosità dell’incrocio e della operazione di attraversamento operata dalla parte offesa.
Assumeva, infatti, che l’ipotesi attenuata risultava integrata poiché il pedone aveva attraversato con andatura imprudente e, inoltre, l’ente gestore della strada aveva omesso gli obbligatori accorgimenti relativi alla segnalazione dell’attraversamento pedonale.
La Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto errato il presupposto logico giuridico da cui si muoveva il ragionamento del ricorrente e cioè che la nuova disciplina sull’omicidio stradale, entrata in vigore in data 25 marzo 2016, si presenti come più favorevole al reo rispetto alla previsione di cui all’art. 589 c.p., secondo comma, vigente prima della introduzione della nuova fattispecie.
Se è vero, infatti, che la disciplina sanzionatoria delle due disposizioni penali, nelle ipotesi base, è la medesima e, pertanto, sussiste piena continuità normativa sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie succedutesi, atteso che la disposizione di cui all’art. 589 c.p., secondo comma, costituiva ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell’omicidio stradale, integra una ipotesi autonoma di reato.
Tale nuova figura di reato è interamente dedicata a tutelare il bene giuridico vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con diversa intensità dell’elemento psicologico, possono essere realizzati nell’ambito della circolazione stradale.
Conclusione
Sulla base del ragionamento sopra esposto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “la disciplina sull’omicidio stradale non si presenta quale disposizione più favorevole al reo rispetto all’art. 589, comma 2, c.p. atteso che detta ultima disposizione, unitamente a quella dell’omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, costituisce ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell’omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all’art. 589 bis, comma 1, c.p., integra una ipotesi autonoma di reato”.