Tenuità del fatto per l’automobilista che non si ferma in caso di mancato contatto tra veicoli
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Corte di Cassazione, Sez. IV, 08/05/2018, n. 20096
La fattispecie
La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all’esito del rito abbreviato, dichiarava S.Z.P. responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, C.d.S. e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
All’imputato era contestato, nella qualità di conducente dell’autovettura Renault Clio tg. (OMISSIS), di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche P.L., conducente del ciclomotore Piaggio tg. (OMISSIS), che riportava lesioni personali guarite in cinque giorni.
S.Z.P. ricorreva per Cassazione.
La Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato la formalizzazione, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, dell’istanza con la quale S. chiedeva l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sulla quale la Corte distrettuale non si pronunciava.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale causa di non punibilità può essere dichiarata quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Orbene, la Suprema Corte è giunta, nel caso in esame, alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dall’assenza di contatto tra l’autovettura condotta dall’imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonché del mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito a S., che risulta peraltro incensurato.
Conclusione
La Corte di Cassazione, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non punibile il reato per la particolare tenuità del fatto.