Esame di avvocato 2017: la prima traccia in materia di diritto penale 13/12/2017
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi. In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione. Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della corruzione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all’art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.
Disciplina normativa
Va innanzitutto analizzato l’art. 591 c.p. – Abbandono di persone minori o incapaci. Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, e di pericolo. La norma richiede come elemento soggettivo il dolo generico.
- Art. 40, comma 2, c.p. – “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
- Si consiglia un breve riferimento agli artt. 404 e 411 c.c., relativi all’amministrazione di sostegno, e all’art. 357 c.c. relativo alle funzioni del tutore.
Questioni
Occorre verificare se tra i compiti dell’amministratore di sostegno rientri quello di occuparsi non solo della gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario ma anche della cura della sua persona.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 7974. La sentenza afferma che l’amministratore di sostegno, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, ha il compito di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non di occuparsi della “cura della persona”, poiché l’art. 357 c.c., relativo alle funzioni del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 c.c. relativo alle norme applicabili all’amministrazione di sostegno. Pertanto, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace.
Conclusione
Caia, nominata amministratrice di sostegno di Tizio, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale di Tizio, non risponde del reato di abbandono di incapace ex art. 591 c.p.. Ciò, in quanto Caia aveva solamente il compito di gestire gli interessi patrimoniali di Tizio, peraltro ampiamente descritti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina che, invero, nulla disponeva in merito ai beni della vita e dell’incolumità individuale di Tizio.
Si ritiene opportuno specificare che Caia potrà proporre reclamo avverso il provvedimento di revoca della nomina di amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 720 bis, comma 2, c.p.c.