ESAME AVVOCATO – INFO UTILI

2023

Limitatamente alla sessione per l’anno 2023, l’art. 4-quater (“Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato“) del D.L. 10 maggio 2023, n. 51 (coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87), prevede quanto segue.

L’esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3.    La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
4.    Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5.    La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a)   esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
b)   discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
c)  dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
6.     Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
7.    Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.
[…]
9.     Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per l’anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

2022

Limitatamente alla sessione per l’anno 2022, l’art. 39-bis (“Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”) del D.L. Semplificazioni (Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122) stabilisce che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si articola in due prove orali.

Con il Decreto 16 settembre 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

Le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale

Art. 2. (Esame di Stato) Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31

“1.    L’esame di Stato si articola in due prove orali.

1-bis.    Il presidente di ciascuna Corte d’appello estrae a sorte la lettera dell’alfabeto che determina l’ordine di svolgimento per le due prove orali.
2.    La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l’opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia […].
3.    La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
4.    Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
5.    I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall’esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prova.
6.    Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

7.    La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

a)  nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b)  nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
8.    Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
9.    Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Art. 4. (Lavori delle sottocommissioni) Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31

1.    La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione […] individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

2.    La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto […] ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame […], del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell’espletamento della prova, relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3.    Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell’Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell’Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all’esame di abilitazione.
4.    La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione […] e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
5.    A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.
6.    La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
7.    In caso di positività al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d’esame, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.

Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati

1. Premessa

La prima prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo (art. 2, comma 2, decreto-legge n. 31/2021).

Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato (art. 2, comma 4, decreto-legge n. 31/2021).

2. Oggetto e struttura del quesito

Il quesito deve avere ad oggetto una questione pratico-applicativa ed essere formulato quale richiesta di soluzione di un caso. Deve cioè essere posto all’esame del candidato un caso pratico (una fattispecie concreta, una quaestio facti) rispetto al quale egli, nelle vesti di un legale, deve prospettare una soluzione giuridica, espressiva di una possibile iniziativa difensiva. Può trattarsi di un caso tratto dalla giurisprudenza, anche rielaborato.

Il quesito non deve essere meramente teorico e non deve implicare l’esposizione a tema su un argomento, svincolata da un caso concreto. Essenziale al quesito e alla tipologia della prova d’esame, infatti, è la dimensione pratico-applicativa, volta a verificare la capacità di individuare, inquadrare e risolvere problemi giuridici partendo da casi concreti. Il quesito deve essere pertanto concepito come un caso che si possa presentare nell’esperienza professionale di un avvocato.
Il caso deve essere formulato in modo tale da consentire il riferimento a uno o più istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale, anche attraverso lo svolgimento di brevi cenni di
inquadramento in ordine agli stessi, che assicurino la coerenza del percorso di illustrazione della soluzione. Il quesito non deve essere meramente sostanziale, né esclusivamente processuale; deve infatti valorizzare sia il profilo sostanziale, sia il profilo processuale. Il quesito e il caso devono in particolare essere impostati partendo dal diritto sostanziale e dando rilievo a uno o più profili di diritto processuale, e non viceversa. La conoscenza del diritto processuale, d’altra parte, può essere anche desunta indirettamente dalla corretta individuazione del rimedio o comunque dell’istituto processuale rilevante nel caso concreto.

La lunghezza e la complessità del quesito, rapportate ai relativi nuclei problematici e al numero delle questioni di diritto coinvolte, devono essere opportunamente valutate, caso per caso, in relazione al tempo a disposizione del candidato per l’esame preliminare e per la discussione.

I quesiti dovranno per quanto possibile presentare una struttura uniforme, così articolata:
a) breve esposizione di un caso prospettabile nell’esperienza professionale;
b) indicazione, nella descrizione della fattispecie concreta, di circostanze utili a individuare i profili/elementi rilevanti per il diritto sostanziale e processuale, i nodi problematici e gli istituti coinvolti;
c) posizione del quesito al candidato, che assume le vesti del legale.

A titolo puramente esemplificativo si riportano di seguito, per ciascuna materia, alcuni quesititipo.

Diritto civile

1. Con contratto di compravendita in data 3 gennaio 2020, la società Alpha S.r.l. (“Alpha”) acquista dal rivenditore di automobili usate Caio un autoveicolo di marca Ypsilon. Nel corso delle trattative, intercorse anche via e-mail, il legale rappresentante di Alpha aveva dichiarato espressamente di essere intenzionato all’acquisto di un Ypsilon Z4, Full Hybrid e con un chilometraggio inferiore di 50.000 Km. Il rivenditore Caio proponeva ad Alpha l’acquisto di un’auto con quelle caratteristiche e nel contratto di compravendita le parti si richiamavano integralmente alla proposta di acquisto. L’automobile veniva consegnata il 21 febbraio 2020. Il 20 marzo 2020, Alpha – rivoltasi al suo meccanico di fiducia – scopre che l’automobile non possiede le qualità indicate espressamente nella compravendita: essa non risulta essere un hybrid e il chilometraggio si rivela di molto superiore rispetto a quello indicato nel contachilometri. La compratrice denuncia i vizi con una telefonata al venditore il 25 marzo 2020 e spedisce una e-mail con il dettaglio dei vizi in data 7 aprile 2020. Caio risponde dicendo che nessuna garanzia è dovuta perché la denuncia è stata intempestiva. Il candidato, assunte le vesti del legale di Alpha inquadra il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Alpha potrebbe assumere.

2. Caio il giorno 15 aprile 2021, verso le ore 13.00, nel percorrere a piedi sul marciapiedi la centralissima via Roma del Comune di Rovigo, inciampava in un cordolo di cemento verniciato in giallo e nero ivi istallato per delimitare un contenitore di rifiuti. In seguito alla caduta riportava la frattura della gamba destra tanto da dover essere necessario il trasporto in ospedale per il tramite di una ambulanza allertata da una pattuglia della Polizia Municipale intervenuta nell’immediatezza degli eventi. Dopo qualche tempo, Caio decide di rivolgersi ad un legale per informarsi circa la possibilità di ottenere un risarcimento da parte del Comune in quanto ente proprietario della strada. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, inquadri il caso individuando la disciplina applicabile e le possibili iniziative che Caio potrebbe assumere.

3. In data 13 aprile 2017, per euro 200.000, Tizio acquista dalla società immobiliare Gamma un immobile, sito nel centro del comune di Torino, da destinare a sede della propria attività commerciale, pur essendo a conoscenza che detto immobile era gravato da un pignoramento per euro 50.000. Nel contratto la società Gamma dichiarava, tuttavia, che il pignoramento iscritto sull’immobile «era in corso di cancellazione» e che sarebbe stato suo onere provvedere alla cancellazione della trascrizione. Successivamente, nell’ottobre del 2017, si rivolgeva all’istituto di credito Alfa per ottenere un mutuo di euro 80.000 al tasso fisso dell’1%, dichiarandosi disponibile all’iscrizione di garanzia ipotecaria sull’immobile acquistato qualche mese prima. In seguito al diniego dell’istituto di credito Alfa, Tizio appurava la non veridicità della circostanza riferita dalla società Gamma. Tizio, quindi, si rivolgeva alla finanziaria Beta per ottenere un finanziamento di euro 30.000 al tasso del 4% e, attingendo ai propri risparmi per ulteriori euro 20.000, provvedeva a cancellare il pignoramento. Tizio, quindi, posto il fatto che il venditore dell’immobile – per giunta società immobiliare e quindi professionalmente avvezza a compravendite immobiliari – pur essendosi contrattualmente impegnato a completare la pratica di cancellazione e pur avendo riscosso l’integrale corrispettivo della compravendita, non si era minimamente preoccupato della dovuta cancellazione, così palesemente violando il diritto assoluto dell’acquirente ad acquistare un bene immobile libero da vincoli giuridici e, quindi, il generale dovere del neminem laedere, si rivolgeva ad un legale per conoscere le azioni esperibili nei confronti della società Gamma al fine di ottenere il ristoro sia dei danni contrattuali che extracontrattuali subiti. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, individui la disciplina applicabile e le iniziative che Tizio potrebbe assumere.

Diritto penale

1. Tizio, ristoratore, si reca da un legale per rappresentare quanto segue. A seguito di un controllo effettuato dalla polizia giudiziaria presso il proprio ristorante venivano rinvenuti diversi alimenti surgelati, presenti nella cucina. Gli operanti contestavano che nei menù presenti nella sala del ristorante non erano indicati gli alimenti surgelati, che venivano quindi posti sotto sequestro. Venivano altresì rinvenuti e posti in sequestro alcuni granchi, aragoste ed astici detenuti vivi all’interno di un frigorifero a temperature prossime agli zero gradi centigradi. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, esamini e illustri i profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte.

2. Caio si reca presso la gioielleria di Tizio proponendo a quest’ultimo l’acquisto di un prezioso e antico bracciale di brillanti, ad un prezzo insolitamente vantaggioso per quel tipo di gioiello. Caio giustifica tale offerta sostenendo che il bracciale sarebbe appartenuto alla sua famiglia e che a malincuore deve venderlo perché oppresso dai debiti. Tizio acquista il bracciale e lo espone in una vetrina interna al negozio, accanto ad altri gioielli antichi. A distanza di mesi una signora entra nella gioielleria e riconosce il bracciale esposto come proprio. La medesima, tempo addietro, aveva sporto denuncia per il furto di alcuni gioielli, tra cui il bracciale in questione del quale al momento della denuncia aveva anche prodotto una fotografia. Accertata questa circostanza, viene avviato a carico di Tizio un procedimento penale per il delitto di ricettazione. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, esamini e illustri i profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte.

3. Tizio, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica di trasporti Gamma s.r.l, in ragione del suo ruolo all’interno della predetta azienda, utilizzava un’autovettura di servizio a sua disposizione fra il dicembre 2011 e l’agosto 2012. Da indagini di PG avviate a seguito della denuncia di alcuni dipendenti veniva accertato che la predetta autovettura era stata utilizzata per esigenze strettamente personali (anche in ore serali ed in giorni festivi) come, ad esempio, accompagnare in diversi luoghi la figlia e la moglie e per recarsi dalla propria abitazione alla sede del Municipio di Kappa – comune del quale era Sindaco – dove il veicolo veniva parcheggiato durante l’espletamento dei suoi impegni istituzionali. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, esamini e illustri i profili di possibile rilevanza penale che emergono nel caso concreto e prospetti una linea difensiva, comprensiva delle iniziative che possono essere assunte.

3. Materie oggetto dei quesiti

Per quanto riguarda il diritto civile e il diritto penale, la disciplina dell’esame fa riferimento a una “materia regolata dal codice civile” e “dal codice penale”. Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale. Quanto in particolare al codice civile, la vastità della materia suggerisce – conformemente alla decennale prassi delle tradizionali prove scritte, sostituite dalla prima prova orale – di escludere le materie contenute nel Libro V, costituendo il diritto del lavoro e il diritto commerciale materie specifiche e autonome, comprese tra quelle oggetto della seconda prova orale.
Quanto al diritto amministrativo, la disciplina dell’esame fa riferimento, in assenza di un codice, a una “materia regolata dal diritto amministrativo”. E’ opportuno che i quesiti siano formulati facendo riferimento, oltre che ai principi fondamentali, ai testi normativi comunemente inclusi nei compendi della legislazione in materia. A titolo meramente esemplificativo possono indicarsi: la legge 7 agosto 1990 n. 241, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il decreto legislativo 4 marzo 2013 n. 33, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. Omogeneità dei quesiti

I quesiti predisposti da ciascuna commissione o sottocommissione d’esame devono essere il più possibile omogenei, per struttura, lunghezza e complessità. La previa condivisione dei quesiti da sottoporre, prima di ciascuna seduta della commissione esaminatrice, serve a garantire il rispetto della omogeneità dei quesiti e la conformità alle previsioni della disciplina dell’esame, ivi comprese le presenti linee guida. Particolare attenzione deve essere prestata alla chiarezza della formulazione.

5. Discussione

Finito l’esame preliminare del caso, il candidato dovrà presentare alla commissione e argomentare la propria proposta di soluzione, che presuppone l’individuazione delle questioni coinvolte, degli istituti e delle norme applicabili. In sede di discussione, la commissione potrà porre domande al candidato, al fine di chiarire la soluzione prospettata.

6. Valutazione dei candidati

La prova è volta a verificare:
a) la capacità del candidato di inquadrare ed elaborare in tempo breve il caso proposto e di individuarne gli eventuali rimedi a disposizione, con il supporto dei testi di legge, annotati con la sola giurisprudenza;
b) la capacità del candidato di discutere il caso in modo sintetico ed efficace, mostrando l’attitudine a individuare i problemi posti dal caso concreto e a prospettare, anche alternativamente, soluzioni plausibili alla luce della normativa e della giurisprudenza e che si rivelano pertanto meritevoli di un ideale approfondimento da parte del professionista.

Ciò premesso, si riportano di seguito i criteri di valutazione ai quali le commissioni d’esame dovranno attenersi:
– correttezza della forma espositiva, anche sotto il profilo grammaticale e sintattico, padronanza nell’uso del linguaggio giuridico;
– chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico dell’esposizione;
– capacità di individuare i nuclei problematici, le questioni di diritto, gli istituti sostanziali e processuali coinvolti, la disciplina applicabile, gli eventuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;
– dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;
– capacità di stabilire nessi tra gli istituti sostanziali e processuali che vengono in rilievo;
– dimostrazione di concreta capacità di prospettare soluzioni plausibili di problemi giuridici, sulla base del diritto sostanziale e del diritto processuale, anche attraverso riferimenti essenziali agli orientamenti giurisprudenziali e ad eventuali esperienze maturate durante la pratica professionale;
– dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
– capacità di argomentare adeguatamente e in modo persuasivo la soluzione del caso prospettata all’esito dell’esame preliminare.

Determinazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale

  1. È necessario evidenziare che anche la sessione d’esame 2022 si sviluppa secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale che prevede un duplice esame orale e la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di Appello.
  2. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.
  3. In particolare, evidenziando che per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla Corte di Appello di appartenenza e che la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di Appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale, giova raccomandare alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dai candidati, potendo comunque ogni sottocommissione fare oggetto di valutazione anche le risposte con le quali i candidati esprimano collegamenti interdisciplinari, alla stregua del criterio indicato al n. 7, punto d).
  4. Giova rammentare che con determinazione assunta in data 2 febbraio 2023 questa Commissione aveva rappresentato di ritenere opportuno che non venissero sottoposti ai candidati quesiti che involgessero in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti dalle riforme di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 e al d.lgs. n. 150 del 2022, di recente approvazione, aggiungendo che ciò era destinato a valere esclusivamente per la Prima Prova, dal momento che una delle questioni oggetto della Seconda Prova deve vertere sul diritto processuale civile o penale (oltre che, va aggiunto, sul diritto civile e/o sul diritto penale), implicando pertanto di necessità anche la conoscenza delle riforme in parola. Quanto precede va confermato, dovendosi più in generale puntualizzare che la preparazione dei candidati per la Seconda Prova non può prescindere dalla conoscenza dell’ordinamento vigente.
  5. Giova altresì rammentare la rilevanza del rispetto dei termini di convocazione, di durata della Seconda Prova (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, primo periodo del D.L. 13 marzo 2021 n. 31 e dall’art. 8, comma 1, del D.M. 16 settembre 2022), di composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione. Si richiama, inoltre, l’osservanza delle pertinenti previsioni dell’articolo 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, nonché dell’art. 6, comma 6, del D.M. 16 settembre 2022.
  6. Si conferma la necessità di garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, ferma restando l’autonomia di ogni singola sottocommissione.
  7. Si confermano, per il resto, i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
  8. Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!!