Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense
Art. 1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense
- Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
Art. 2. Princìpi e criteri direttivi
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: […]
aa) con riferimento al tirocinio per l’accesso alla professione forense, prevedere:
- che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche;
- che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un’anzianità di iscrizione nell’albo tale da assicurare un’adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine degli avvocati mediante l’istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;
- che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l’organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;
3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;
3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;
- l’esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l’intera durata dello stesso, presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione, nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea;
- la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell’ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio stesso, nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell’ordine degli avvocati;
- la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi;
- la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l’iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;
- che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;
- che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato;
bb) con riferimento all’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l’utilizzo di sistemi informatici, prevedere:
- che l’esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;
- le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
- le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta ad un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato e la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ad un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell’Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto tributario e ad un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;
- i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d’appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l’ineleggibilità quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dall’incarico ricoperto nelle commissioni di esame;
- i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova orale, sulla base dei seguenti parametri:
5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;







