Traccia di diritto civile
Tizio, di anni 78, muore a causa della rovinosa caduta di una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune di Zeta e sovrapposta all’arenile, che egli aveva deciso di percorrere per accedere alla spiaggia.
Il decesso avviene dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero durante i quali Tizio non ha mai ripreso conoscenza.
Gli eredi di Tizio citano in giudizio il Comune di Zeta chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del congiunto, nonché i danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso.
Il Comune di Zeta si reca dal legale affermando che la passerella non era state in alcun modo allestita dall’ente, che era venuto a conoscenza dell’esistenza della stessa solo a seguito del fatto stesso, essendo stata costruita a sua insaputa e poco prima del sinistro. Inoltre, declina la propria responsabilità evidenziando chi vi era un altro accesso all’arenile dotato di idonea segnalazione e sito dello stesso Comune in condizione di sicurezza. Contesta altresì la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto. Il Candidato, assunte le vesti del legale del Comune di Zeta, rediga l’atto difensivo a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio, soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese al caso in esame.
Proposta di soluzione
Atto da redigere
Comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo
Giudice competente
Tribunale civile di Zeta
Norme rilevanti
Art. 2043 c.c., 2051 c.c., 1227 c.c., 2 cost., 822 c.c.
Giurisprudenza rilevante
Cass. civ. n. 35966 del 27 dicembre 2023
Cass. Civ. n. 8872 del 4 aprile 2024
Cass. Civ. n. 16348del 12 giugno 2024
Cass. Civ. n. 21332 del 30 luglio 2024
Sviluppo schematico
Il caso di specie impegnava il candidato nella costruzione di una linea difensiva per il Comune di Zeta, convenuto in un’azione risarcitoria promossa dagli eredi di Tizio per il decesso occorso a seguito del crollo di una passerella instabile sovrapposta all’arenile.
I punti in diritto da svolgere riguardano: a) la carenza di legittimazione passiva dell’ente in relazione alla natura demaniale dell’arenile e delle opere ivi insistenti; b) la mancata configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare attenzione al caso fortuito; c) un paragrafo sul risarcimento del danno “catastrofale” iure hereditatis e il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio; d) la richiesta, in subordine, di riduzione proporzionale del danno ex art. 1227 c.c..
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva si basa sulla natura demaniale dell’arenile e sulla riconducibilità al demanio marittimo delle opere funzionali ai pubblici usi del mare. La premessa normativa è l’art. 822 c.c., che include lido del mare e spiaggia nel demanio necessario dello Stato. La spiaggia – e, con essa, l’arenile – va ricompresa nel demanio ove permanga, anche solo in via potenziale, l’attitudine ai pubblici usi del mare; tale criterio teleologico consente di attrarre nella sfera demaniale anche i tratti di terreno relitti dal naturale ritirarsi delle acque e le opere funzionalmente destinate all’accesso e fruizione del mare. Nel caso concreto, la stessa presenza di una passerella per l’accesso alla spiaggia conferma la funzione demaniale dell’area, con esclusione della legittimazione passiva del Comune (non proprietario né custode), salvo prova di un diverso titolo.
Successivamente, si sarebbe dovuta negare l’operatività dell’art. 2051 c.c. su due direttrici. Primo: negare la custodia del Comune, poiché la passerella fu realizzata da ignoti, poco prima del sinistro e all’insaputa dell’ente, su suolo demaniale, fuori dal suo effettivo potere di controllo. Una tale impostazione valorizza l’orientamento per cui l’attribuzione della custodia presuppone un potere di fatto sulla cosa, inteso come concreta possibilità di governo, manutenzione e prevenzione dei rischi; ove tale potere manchi in radice, difetta il presupposto stesso della responsabilità oggettiva. Secondo: anche ammettendo una custodia comunale, si doveva provare il caso fortuito, idoneo a spezzare il nesso causale tra res ed evento. Il caso fortuito include sia il fatto del terzo imprevedibile e inevitabile, sia la condotta della vittima quando abnorme rispetto all’uso ordinario del bene. Nel nostro caso, l’allestimento clandestino e recentissimo della passerella instabile da parte di ignoti integra un fattore esterno non fronteggiabile con l’ordinaria diligenza del custode; inoltre, la scelta di Tizio di usare una passerella precaria e manifestamente insicura, nonostante un accesso alternativo sicuro e segnalato, integra: i) caso fortuito ex art. 2051 c.c.; oppure ii) almeno concorso colposo ex art. 1227, comma 1, con riduzione del risarcimento.
A tale riguardo, si doveva chiedere, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c.,secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni evitabili con l’ordinaria diligenza del danneggiato. L’esistenza di un accesso alternativo, sicuro e adeguatamente segnalato, consentiva di sostenere che il pregiudizio fosse prevenibile mediante una scelta prudente, specialmente avuto riguardo all’età avanzata della vittima e all’evidenza della precarietà della passerella improvvisata. La verifica sull’evitabilità concreta, secondo le circostanze, dovrebbe condurre a escludere l’obbligo risarcitorio o ridurlo sensibilmente.
Quanto al danno richiesto, la traccia imponeva una netta separazione tra le pretese iure hereditatis e quelle iure proprio. Quanto al “danno catastrofale” iure hereditatis, esso andava fermamente escluso: Tizio, dal ricovero al decesso, non riprese mai conoscenza, sicché manca un danno-conseguenza risarcibile in capo alla vittima. In assenza di lucidità e percezione dell’exitus, difettano i presupposti per un autonomo pregiudizio interiore da consapevole attesa della morte o da sofferenza cosciente apprezzabile medico-legalmente. In tali evenienze, l’asserito credito risarcitorio non sorge nel patrimonio della vittima e, dunque, non è trasmissibile agli eredi. Per il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, si doveva contestare an e quantum: gli attori avrebbero dovuto provare qualità e intensità del vincolo, stabilità della relazione e ricadute esistenziali effettive.
Pertanto: da un lato, la natura demaniale dell’arenile e delle opere funzionali ai pubblici usi del mare esclude la legittimazione passiva del Comune. Dall’altro, il caso fortuito (condotta abnorme del danneggiato o fatto del terzo imprevedibile e inevitabile) esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c.; in subordine, opera la riduzione per concorso colposo ex art. 1227 c.c.
Infine, occorreva chiamare in causa l’assicurazione per manleva, chiedendo lo spostamento dell’udienza.
Traccia di diritto penale
Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l’abitazione di Tizio, sfondando l’uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.
Tizio, così aggredito, pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l’aggressore, reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado condanna Tizio per il reato di lesioni personali volontarie gravi (articoli 582, 583, co. 1, n. 1 c.p.) condannandolo alla pena di 5 anni di reclusione. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame.
Proposta di soluzione
Atto da redigere
Atto di appello
Giudice competente
Corte di Appello
Norme rilevanti
Art. 52, co 2 e co 4 c.p.; art 55 c.p.
Giurisprudenza rilevante
Cass. Pen., Sez. I, n. 23977/2022
Sviluppo schematico
Il caso in esame sottoponeva al candidato un unico grande tema riguardante la configurabilità della legittima difesa, ex art. 52 c.p. e la conseguente assoluzione dai reati a lui ascritti perché, in presenza di una causa di giustificazione, il fatto non costituisce reato.
La traccia doveva essere risolta avendo riguardo alla interpretazione della legittima difesa domiciliare offerta dal diritto vivente.
Indipendentemente dal fatto che la condotta di Caio fosse da qualificare come bifasica (introduzione violenta seguita da aggressione nei confronti di Tizio) o in termini unitari (introduzione violenta con sviluppo aggressivo nei confronti di Tizio), con applicazione rispettiva della disciplina di cui all’art. 52, comma 2 (legittima difesa in ipotesi di violazione di domicilio non aggravata) o di cui all’art. 52, comma 4 c.p. (legittima difesa in ipotesi di violazione di domicilio aggravata), il tema da sciogliere impegnava i confini delle presunzioni intorno alla legittima difesa domiciliare.
Per entrambe le disposizioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’unico requisito della legittima difesa da ritenersi presunto (comunque in modo relativo) è la proporzione. Restano invece da valutare liberamente caso per caso il requisito della necessità/adeguatezza e tutti i presupposti generali (attualità del pericolo, ingiustizia dell’offesa) e specifici (ossia quanto indicato nel comma 2 dell’art. 52 c.p.: violazione del domicilio non aggravata, legittima presenza nei luoghi del difensore, uso di un’arma legittimamente detenuta o comunque idonea alla difesa, pericolo per l’incolumità, ecc… ovvero quanto indicato dal comma 4 dell’art. 52 c.p.: violazione aggravata del domicilio, finalismo respingente della reazione difensiva ecc…).
In questo quadro occorreva tenere in considerazione i confini tra proporzione e necessità della reazione. La prima, qui da ritenersi presunta, va ricondotta a una relazione fra i beni giuridici coinvolti nella vicenda tale per cui il divario fra i medesimi non sia eccessivo. La seconda va apprezzata sotto due profili, il secondo subordinato al primo:
a) la possibilità di difendere il bene giuridico in modo lecito (anche mediante allontanamento o fuga);
b) la possibilità di difendere il bene giuridico aggredito con la modalità meno lesiva per quello dell’aggressore.
Dato che i presupposti per l’operatività della legittima difesa domiciliare erano obiettivi, era il secondo profilo della necessità a divenire cruciale per la soluzione della traccia: è vero che Tizio era in astratto più robusto di Caio e in grado di neutralizzarlo, ma in concreto egli è stato oggetto di una aggressione con calci e pugni. Si poteva quindi argomentare sul fatto che Tizio non versasse nel pericolo di essere aggredito, ma si fosse trovato direttamente nel contesto concitato di una aggressione, che aveva in effetti già vinto la capacità di Tizio di inibire la minaccia violenta di Caio, al punto da porlo nella alternativa tra l’uso di una forza maggiore e istantanea o la soccombenza fisica. Tanto più – si sarebbe potuto aggiungere – che la veemenza dell’aggressione offensiva, quand’anche superabile con una reazione solamente fisica, avrebbe imposto una tale intensità nella violenza reattiva da mettere comunque in pericolo la vita di Caio.
In linea subordinata era possibile affrontare il tema dell’eccesso colposo di legittima difesa, tenuto conto che l’art. 55 u.c. esclude la colpevolezza di chi, nei casi di legittima difesa domiciliare, abbia ecceduto il limite della necessità perché in stato di grave turbamento derivante dallo stato di pericolo in atto. In questo senso si poteva ricorrere alle massime di esperienza, insistendo sul fatto che i caratteri della condotta di Caio erano tali da non consentire di esigere una scelta ponderata delle modalità di reazione di Tizio, che avrebbe semplicemente reagito come poteva, senza superare i limiti della manifesta “sproporzione” di mezzi (reazione non necessaria).
In linea subordinata, nulla vietava di invocare comunque una riqualificazione del fatto in lesioni colpose, in applicazione dell’art. 55 co. 1 c.p.
Traccia di diritto amministrativo
Tizio presenta all’università di R. istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e s.s. L. n. 241/1990 chiedendo la documentazione relativa all’iscrizione all’università della figlia trentenne Caia. Al dettaglio degli esami sostenuti con le date e le votazioni e all’eventuale conseguimento della laurea. Nell’istanza Tizio segnala di essere divorziato dalla coniuge, madre di Caia. E di avere interesse alla documentazione perché si trova nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’università e gli esami dalla stessa eventualmente sostenuti. Anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa nella prospettiva di una eventuale revisione dell’assegno medesimo.
L’università nega l’accesso agli atti precisando che, in conformità con la previsione di cui all’art. 25, comma 6, Lett. d) L. n. 241/1990, il regolamento di ateneo sull’accesso alla documentazione amministrativa prevede che i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti siano ostensibili solo previo consenso del controinteressato. Nello specifico, la studentessa Caia, controinteressata, aveva presentato motivata opposizione all’istanza di accesso di Tizio, per cui, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’università ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno per tutelare il proprio assistito in giudizio soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.
Proposta di soluzione
La traccia avrebbe dovuto essere risolta proponendo un ricorso avverso l’annullamento del diniego opposto dall’Università sull’istanza di accesso agli atti formulata da Tizio, con contestuale richiesta di accertamento del diritto di quest’ultimo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza stessa; ciò, anche eventualmente chiedendo al Giudice di ordinare all’intimata Università l’esibizione e la trasmissione della documentazione richiesta.
A sostegno di tali domande, il candidato avrebbe dovuto evidenziare che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, non può darsi assoluta ed indiscriminata preminenza, peraltro senza alcuna motivazione, alla tutela del diritto alla riservatezza della figlia, atteso che l’interesse del padre di sapere se la stessa figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario può inevitabilmente incidere sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento. Ciò, peraltro, a maggior ragione ove si consideri l’età adulta della controinteressata (già trentenne) (cfr., sul punto, Tar Toscana, Sez. IV, 27 giugno 2025, n. 1212).
Per completezza, avrebbe potuto essere impugnata, altresì, la disposizione del Regolamento universitario, ove interpretata nel senso di privilegiare, in modo assoluto, il diritto di accesso alla riservatezza a discapito degli ulteriori interessi eventualmente coinvolti, senza imporre all’Università di operare il necessario bilanciamento.




